Art. 39.
(Correttivo di equità).

      1. In materia di correttivo di equità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente motivato, una diminuzione della pena per non più di un terzo nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto, questa risulti palesemente eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

 

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